Fatturazione Elettronica

San Marino TNT a partire dal 1 gennaio 2022 emette fattura elettronica come da normativa di interscambio San Marino-Italia.

Rimane sempre la possibilità di emettere anche fatture in esenzione IVA.

PS. per informazioni più dettagliate, contattate il vs. commercialista

Acquisti di beni da San Marino in esenzione IVA

Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall’operatore di San Marino non indichi l’ammontare dell’IVA dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI dovrà:

assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, co. 2, del D.p.r.  n. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche (utilizzando il “Tipo documento” TD19);

annotare le  fatture nei registri iva vendite e acquisti previsti dagli artt. 23 e 25  del D.p.r. n. 633/1972, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti.

Acquisti di beni da San Marino  con IVA in fattura

Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario,

l’imposta è  versata da San Marino TNT all’ufficio tributario di San Marino il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino.

L’ esito positivo del controllo viene reso noto  telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano il quale da tale momento può operare la detrazione dell’imposta.

Fatturazione elettronica a un soggetto associazione/ente Italiano sprovvisto di Partita IVA

Un'associazione/ente in Italia può:

- essere in possesso di P.IVA registrata;
in questo caso si tratta di una normale cessione B2B ed è possibile utilizzare la P.IVA per identificare il Cessionario in fattura-elettronica da SM verso IT (elemento XML "CessionarioCommittente/IdFiscaleIVA");

- NON essere in possesso di P.IVA registrata, ma solo di un CodiceFiscale numerico che appare con lo stesso formato di una P.IVA ma non lo è (il valore inizia con "8" oppure "9")

Un soggetto associazione/ente Italiano sprovvisto di Partita IVA è equiparato al caso di "acquirente privato Italiano", a meno che tale ente sia presente nel registro delle Pubbliche Amministrazioni e in tal caso deve essere equiparato al caso di "P.A. Italiana".

L'interscambio di fatturazione elettronica da SM verso IT riguarda l'ambito B2B (Business to Business), cioè il Cessionario-Committente IT deve essere identificato mediante Partita IVA.

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